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Armadietti Spogliatoio a Norma di ASL / USL

Pubblicato il 29.09.2023

Armadietti Spogliatoio per dipendenti A Norma Di Legge: Decreto legislativo 81/08 (ex 626) sulla sicurezza sul lavoro 

Normativa Armadietti spogliatoio per dipendenti e lavoratori
D. Lgs 81/08 – Estratto Normativa Armadietti spogliatoio

Gli Armadi Spogliatoi per il vestiario devono essere collocati in locali appositamente destinati a spogliatoi, devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando, per ragioni di salute o di decenza, non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso, i locali a ciò adibiti, sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito del'orario di lavoro.

I locali adibiti a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedie o panche spogliatoio. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti (chiusura a chiave o lucchetto), durante il tempo di lavoro.

Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usino sostanze venefiche, corrosive od infettanti, o comunque pericolose, con impiego di indumenti specifici per svolgere la propria attività, gli armadi spogliatoio devono essere dotati di divisorio (Tramezza), Sporco Pulito in modo da dividere gli indumenti da lavoro dagli indumenti privati.

La scelta delle dimensioni dell'Armadietto Spogliatoio è soggettiva e valutata in funzione della capienza e lo spazio del locale spogliatoio. 

Nel caso in cui il lavoratore sia fornito di calzature specifiche per il lavoro, è consigliabile dotare l'armadio spogliatoio, di apposito ripiano porta scarpe

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE
I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente Decreto Legislativo.

Armadietti Spogliatoio a norma ASL e Sicurezza nei luoghi di lavoro
1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.
1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
1.3. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l’igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

Gli armadietti spogliatoio a norma ASL
devono essere dotati di chiusura individuale, tetto inclinato, divisorio Sporco-Pulito per ogni vano (ove previsto), e vano portascarpe sempre consigliato.

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